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C.M. 13/04/2005 n. 4AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Determinazione 13 aprile 2005 n. 4 Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. IL CONSIGLIO Premessa. • Con nota, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 5420/isp/soa, del 10 febbraio 2005 la Unioncamere ha rappresentato che, a seguito dell'emanazione della determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18, le Camere di commercio hanno ricevuto dalle imprese edili la richiesta di annotazione nel REA, di quanto indicato al punto 6) della determinazione, ovvero del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento. • Le Camere di commercio hanno riferito che tra le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, concernente il Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra l'obbligo, per le imprese che comunicano l'apertura delle unità locali, anche presso uno stabilimento, l'esibizione di documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unità locali. • Per tali motivazioni il Consiglio dell'Autorità, nel prendere atto delle considerazioni espresse, nella seduta del 6 aprile 2005 ha ritenuto di abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la seguente. Considerato in fatto. • La F.IN.CO. - Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le costruzioni -ha inoltrato all'Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, è specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attività di produzione in stabilimento e montaggio in opera. • La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi, ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che a) dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validità dell'attestazione di qualificazione. • A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui è stata comprovata l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione. • La documentazione inviata dalle SOA è risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento nè alla localizzazione dello stabilimento nè al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilità dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonchè dell'effettiva disponibilità dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori. • La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da parte degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 e scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo. • E' stato precisato, infatti, che non può essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa, posto che l'attività delle imprese di costruzione è caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilità di uno stabilimento per tutta la durata di validità dell'attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. • Anche in ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, è stato precisato che i contratti d'appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produzione. • Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. • In questo senso è da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si è mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto, non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO. ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed, in particolare, la necessità che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti. Considerato in diritto. • La declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, relativamente alla categoria specializzata 0S18 prevede «lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale». • L'Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l'Autorità ha, poi, chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi. • L'elemento di novità introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre la locuzione produzione in stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18. • L'esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale è stata determinata dalla specificità tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici è, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei propri stabilimenti. • La precedente normativa dell'Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresì, l'infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, è sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilità è limitata al momento del rilascio della attestazione di qualificazione. • La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l'acronimo OS è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità operativa ed organizzativa, come, d'altra parte, è indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. |
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